Polizze assicurative e responsabilità professionale

Brevi note introduttive sul concetto di responsabilità professionale dell’infermiere

L’infermiere, come ogni professionista, è tenuto a garantire non il risultato della  propria attività, ma il rispetto delle norme che mediamente, le regole della professione gli impongono di rispettare.

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 Cod. Civ.) le obbligazioni assunte dal professionista sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna a prestare la propria opera intellettuale solo al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo.

L'inadempimento consiste, cioè, nella inosservanza della diligenza prescritta dall'art. 1176 Cod. Civ., che è la normale diligenza con riguardo all'attività esercitata.

La colpa professionale dell’infermiere consiste quindi nello scostamento dagli standard tecnico-professionali che la comunità professionale assegna a ciascun atto in base alle evidenze concrete (scostamento dall’attività svolta a “regola d’arte”).

La nozione normativa di “colpa” - in genere - si desume dall’articolo 43 c.p. esplicitamente si riferisce a condotte attuate per imprudenza, negligenza, imperizia, o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

La prestazione sanitaria, in genere quindi, comporta il rispetto imprescindibile delle regole e degli accorgimenti, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza delle "leges artis" mediche (o alle professioni sanitarie, specifiche della materia) esercitate dal singolo sanitario. L'inadempimento consiste, cioè, nella inosservanza della diligenza prescritta dall'art. 1176 Cod. Civ., che è la normale diligenza con riguardo all'attività esercitata.

Appare evidente come ciascuna di queste modalità di comportamento vada correlata ai corrispondenti standard (protocolli, linee guida, evidence base nursing) riconosciuti in un certo momento storico.

Nel caso in cui un cittadino agisca nei confronti dell’ente (ASL o Ospedale), l’ente potrà poi far promuovere dalla Corte dei Conti azione di responsabilità per il recupero dell’esborso effettuato a favore del cittadino danneggiato.

L’azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti in base all’articolo 1 della legge n. 20/94, è perciò limitata ai casi di dolo o colpa grave (clicca qui leggere alcune sentenze sul concetto di colpa grave).

L’assicurazione sulla responsabilità civile professionale per colpa grave, e in modo sostanziale, è una copertura assicurativa che garantisce per perdite patrimoniali subite da terzi causate da una cattiva gestione dell’operato da parte del professionista o da omissioni commesse da quest’ultimo.

Le indicazioni ministeriali in merito alle responsabilità e all'obbligo assicurativo dell'esercente le Professioni Sanitarie sono state trasmesse a tutti gli Ordini professionali (clicca qui per consultare il documento).

Alcune compagnie assicurative hanno fatto pervenire in Collegio le proprie offerte di polizza, che a titolo esclusivamente informativo, pubblichiamo di seguito. In nessun caso il Collegio – con tali informazioni – intende promuovere o sponsorizzare una polizza rispetto ad un’altra.

Va precisato che l’informazione fornita si limita alla messa a disposizione dei materiali forniti e per tale ragione, non possono essere considerate esaustive di tutte le offerte a disposizione sul mercato e che non vi è alcuna valutazione del Collegio nel merito specifico delle diverse polizze.

Resta quindi al professionista la responsabilità di una valutazione compartiva e specifica in base alle proprie esigenze.

  1. GRUPPO Berkshire Hathaway BH ITALIA / ALLIANZ: Rc Colpa Grave per il personale (dipendente e libero professionista) delle aziende del SSN http://www.scfassicurazioni.it/

  2. ASSINFERMIERI
  3. WILLIS:
  4. PROMESA: Associazione per la protezione delle professioni mediche e sanitarie (clicca qui)