Come svolgerla

In forma individuale

L'Infermiere notifica all' Ordine ove è iscritto l'inizio dell'attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:

  • scheda anagrafica aggiornata con indicazione del regime fiscale adottato;
  • copia certificato di attribuzione partita IVA (il cui codice deve essere 869029);
  • recapito professionale ed indicazione dell’eventuale ambulatorio/studio.

Ogni variazione dei riferimenti sopra indicati o di natura fiscale vanno comunicati all' Ordine entro 30 giorni. 
Nel caso in cui il professionista eserciti anche fuori dalla Provincia dell' OPI di iscrizione deve notificare all' OPI  della Provincia in cui andrà ad esercitare quanto segue:

  • l'avvio dell'attività libero professionale;
  • l' Ordine Provinciale di iscrizione;
  • di aver adempiuto obblighi suddetti;

L' OPI procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

In forma associata

L'esercizio della libera professionale in forma associata viene svolto in conformità a quanto previsto dalla Legge 1815/39 e succ. modifiche. La denominazione di Studio Associato deve rispettare quanto previsto dalla legge sopraccitata. Sono vietati nomi di fantasia e si può utilizzare il termine "Studio Associato".

Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da:

  • liberi professionisti iscritti all' Ordine delle Professioni Infermieristiche;
  • liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
  • liberi professionisti dell'area sanitaria e sociale il cui profilo professionale è previsto da decreti ministeriali.

Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata.
Nell'atto costitutivo devono comparire:

  • i nomi degli associati
  • la denominazione dello Studio Associato
  • la sede e la durata
  • le norme per il recesso o l'esclusione degli associati
  • i criteri di ripartizione degli utili
  • le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti dell'Ordine.

Lo Studio Associato notifica all' Ordine Provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

  • copia dell'atto costitutivo e dello statuto
  • copia del certificato di attribuzione della partita IVA
  • elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI
  • elenco degli altri professionisti associati.

Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella dell' OPI presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare all' OPI della provincia presso cui esercita:

  • l'avvio della attività libero professionale;
  • l' OPI presso cui è notifica la costituzione;
  • di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21.

L' OPI procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.
Qualora l'atto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione di un organo di amministrazione tutti gli associati devono disporre della documentazione dove sono determinati:

  • il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
  • i compiti di gestione e amministrazione delegati all'organo amministrativo e quelli riservati all'assemblea degli associati;
  • la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell'organo amministrativo;
  • le modalità di convocazione dell'assemblea degli associati;
  • le modalità di ripartizione degli utili.

Qualora si verifichino situazioni lesive del decoro professionale l' Ordine può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8 comma 2 della legge 175/92 per promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco degli associati, nonché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata all' Ordine Provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

In forma cooperativa

L'Infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.
La presenza all'interno della Cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all'assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell'Infermiere.
La Cooperativa Sociale notifica all' OPI provinciale almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:

  • l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001;
  • copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e Partita IVA;
  • elenco dei soci infermieri con indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI;
  • il nominativo dell'Infermiere responsabile per l'area infermieristica.

Nel caso in cui la Cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia diversa da quella dell' OPI presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare all' Ordine della Provincia presso cui esercita:

  • l'avvio dell'attività libero professionale;
  • l' Ordine provinciale presso cui è stata notificata la costituzione della cooperativa.

L' OPI procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.
Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell'elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dall' OPI è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto all' Oprdine delle Professioni Infermieristiche che assumerà il compito di responsabile dell'attività infermieristica e referente nei confronti dell' OPI provinciale. Tutte le variazioni rispetto a questa figura dovranno essere tempestivamente comunicate all' Ordine Provinciale.
Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta all' OPI per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni.
Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata all' OPI Provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

In forma di società tra professionisti

Qualora vengano emanati i regolamenti attuativi relativi all'esercizio libero professionale nella forma di società tra professionisti si applicano le indicazioni delle presenti linee guida in quanto compatibili.