OIV

L'OPI Udine non è tenuto alla costituzione di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensidell'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 che prevede espressamente: "Gli Ordini, i Collegi Professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con i propri regolamenti, si adeguano, tendendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'art. 4, del decreto 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'art. 14, nonchè delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".