In questa sezione sono pubblicati gli atti normativi, amministrativi e regolamentari che disciplinano l’organizzazione, il funzionamento e l’attività istituzionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Udine.
La pubblicazione degli atti generali garantisce trasparenza, conoscibilità e accessibilità delle disposizioni che regolano l’attività dell’Ente e l’esercizio della professione infermieristica.
- pdf Legge 11 gennaio 2018, n. 3(176 KB)
- pdf Legge 1 febbraio 2006, n. 43(36 KB)
- pdf Legge 10 agosto 2000, n. 251(27 KB)
- pdf Legge 26 febbraio 1999, n. 42(24 KB)
- pdf DM 17 gennaio 1997,n. 70(23 KB)
- pdf DM 17 gennaio 1997,n. 69(24 KB)
- pdf DM 14 settembre 1994,n. 739(25 KB)
- pdf Legge 29 ottobre 1954, n. 1049(16 KB)
- pdf DPR 5 aprile 1950, n. 221(68 KB)
- pdf DLCPS 13 settembre 1946, n. 233(45 KB)
- pdf Piano Triennale per la Transizione Digitale 2024-2026 OPI UDINE(1.23 MB)
Normativa di riferimento
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attivita’. Sono altresi’ pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001
Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.