La cancellazione dall'Albo delle Professioni Infermieristiche comporta la perdita del diritto all'esercizio della professione di Infermiere o Infermiere Pediatrico, in qualsiasi forma venga svolta, sia essa dipendente, libero-professionale, occasionale o volontaria.
Il pensionamento non determina automaticamente la cancellazione dall'Albo. L'iscrizione rimane valida fino alla presentazione di una specifica domanda da parte dell'interessato.
Chi può richiedere la cancellazione
Può richiedere la cancellazione dall'Albo il professionista che:
- ha cessato definitivamente l'esercizio della professione infermieristica;
- è in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
Documentazione necessaria
Per richiedere la cancellazione è necessario presentare alla Segreteria dell'Ordine:
- domanda di cancellazione completa di marca da bollo da € 16,00 ( document scarica domanda(17 KB) );
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- tessera di riconoscimento dell'Ordine (in caso di smarrimento è necessario presentare copia della denuncia);
- ricevuta del pagamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso.
Nota: la marca da bollo deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella della domanda di cancellazione.
Presentazione della domanda
La domanda può essere:
- consegnata direttamente alla Segreteria dell'Ordine;
- trasmessa con le modalità indicate nella modulistica disponibile sul sito.
Per evitare l'addebito della quota relativa all'anno successivo, la richiesta di cancellazione deve pervenire all'Ordine entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Le domande presentate successivamente producono effetti dall'anno successivo.
Effetti della cancellazione
Con la cancellazione dall'Albo viene meno il requisito necessario per l'esercizio della professione infermieristica. Il professionista non potrà pertanto svolgere attività di Infermiere o Infermiere Pediatrico fino a un'eventuale nuova iscrizione all'Albo.
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 (per le disposizioni ancora vigenti);
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3.